MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto dalla ASD Centro Studi Arti Marziali Tradizionali (*di seguito denominata ASD CSAMT) come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata.
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Associazione/Società, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
L’obiettivo del presente modello è garantire il rispetto del diritto della persona alla pratica sportiva tutelandola contro ogni forma di maltrattamento, violenza, discriminazione e/o abuso affinché sia salvaguardato il suo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, sociale e morale di tutti i tesserati e soggetti coinvolti nella pratica sportiva.
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere pubblicato sulla homepage del sito della ASD CSAMT, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata, per la tutela dei tesserati, anche minori, dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata.
Art. 1 Finalità
- Il presente documento stabilisce le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D.lgs. n. 198/2006 relativo ai tesserati, specialmente se minori, all’interno della ASD CSAMT.
- Il diritto fondamentale dei tesserati è essere trattati con rispetto e dignità, garantendo protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D.lgs. n. 198/2006. Questa tutela è estesa indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, status finanziario, origine, capacità fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati è di primaria importanza e prevale sul risultato sportivo.
- Il presente documento costituisce il complesso delle Linee Guida e dei Principi ai quali l’ASD CSAMT e tutti i suoi tesserati sono tenuti ad adeguarsi al fine di perseguire:
- la promozione dei diritti precedentemente menzionati;
- la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specialmente dei minori, assicurando l’uguaglianza, l’equità e valorizzando le diversità;
- la consapevolezza dei tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;
- l’identificazione e l’implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte dell’ASD CSAMT, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office, istituito dalla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata, al fine di ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori;
- la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenze e discriminazioni, garantendo la protezione dei segnalanti;
- l’informazione dei tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione;
- la partecipazione della ASD CSAMT e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;
- il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia dell’ASD CSAMT;
- il presente documento aderisce alle disposizioni del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding.
Art. 2 Campo di applicazione
- Sono tenuti al rispetto del presente documento i seguenti soggetti:
- tutti i tesserati/affiliati dell’ASD CSAMT;
- tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto dell’ASD CSAMT;
- tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con l’ASD CSAMT.
Art. 3 Diritti e Doveri
- A tutti i tesserati/affiliati sono riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
- Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati.
- I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati sono tenuti a conoscere il presente modello, il “Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i l’ASD CSAMT è affiliata.
- Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita associativa sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell’ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni o Società Sportive.
Art. 4 Principi
- I soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:
- garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell’integrità personale;
- assicurare a ogni tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche;
- prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze che coinvolgono i minori;
- segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;
- rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della ASD CSAMT nel caso si sospetti o vengano rilevate condotte non conformi ai criteri del presente documento;
- garantire lo svolgimento dell’attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni;
- pianificare e gestire l’attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
- ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per gli atleti minorenni qualora si programmino allenamenti individuali o in orari non abitualmente frequentati.
- prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
- informare chiaramente i partecipanti all’attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;
- favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 5 Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
- Rappresentano fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
- l’abuso psicologico;
- l’abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l’abuso sessuale;
- la violenza di genere;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- il nonnismo;
- l’abuso di matrice religiosa;
- l’abuso dei mezzi di correzione;
- la negligenza;
- l’incuria;
- altri comportamenti discriminatori.
A fini del comma precedente, si intendono:
- per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- per “violenza di genere” si intende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere;
- per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social networko altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performancesportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- per “nonnismo” si intende qualsiasi iniziativa umiliante e pericolosa da parte di membri anziani verso i nuovi membri del gruppo;
- per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- per “abuso dei mezzi di correzione” si intende l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
- per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 6 Politiche di prevenzione
Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:
- Richiesta certificazioni:
- Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti: Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti i soggetti chiamati a svolgere mansioni che prevedono contatti diretti e regolari con atleti e tesserati minori, devono presentare al Responsabile Safeguarding il proprio certificato del casellario giudiziale (certificato antipedofilia), come da normativa vigente, entro 30 gg. dall’adozione del presente modello; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.
- Visione e sottoscrizione del presente modello e del Codice di condotta: Ogni collaboratore, dirigente, socio, volontario e chiunque debba svolgere la propria attività, per conto della ASD CSAMT, a contatto con minori deve visionare e sottoscrivere il “Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva” e il “Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione”, rispettandone ogni singola parte. La mancata sottoscrizione dei suddetti documenti impedirà qualsiasi tipo di rapporto con l’ASD CSAMT.
- Uso degli spazi dell’ASD CSAMT:
- presso le strutture in gestione o in uso all’ASD CSAMT devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere;
- deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla ASD CSAMT durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività;
- durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo;
- durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza ai tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale;
- in caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc.…); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.
- Allenamenti
- è fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l’allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell’atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi;
- tutti coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, devono astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità delle persone.
- Trasferte
- in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore;
- qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso;
- durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello;
- per l’adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;
- è obbligatorio l’affiancamento all’allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti minorenni compresi quelli per raggiungere gli hotel e le palestre/palazzetti che ospitano le manifestazioni. In ogni caso sussiste, altresì, l’obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;
Art. 7 Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni
- Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la ASD CSAMT nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i la ASD CSAMT è regolarmente affiliata.
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere una persona di comprovata moralità e competenza, deve conoscere le dinamiche e le caratteristiche del sodalizio sportivo, al fine di favorire la promozione di politiche di Safeguarding a tutela dei minori, contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione.
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve possedere i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- essere regolarmente tesserato alla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i l’ASD CSAMT è regolarmente affiliata;
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi della UE;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
- Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come Responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
- La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla homepage della ASD CSAMT e tempestivamente comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
- Il Responsabile Safeguarding dura in carica per tutta la stagione sportiva. All’inizio di ogni nuova stagione sportiva viene riconfermato dal Consiglio Direttivo della ASD CSAMT tramite delibera assembleare.
- In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile e successiva comunicazione al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding.
- La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
- Il Responsabile è tenuto a:
- svolgere funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta;
- ricevere le eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al Safeguarding Officer della/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i la ASD CSAMT è regolarmente affiliata, eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi ogni informazione o documentazione richiesta;
- definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell’ASD CSAMT per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;
- garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;
- formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei “Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva” e dei “Codici di condotta”, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare ad eventuali corsi di formazioni e aggiornamento, in merito alle politiche di Safeguarding organizzati dalla/e Organizzazione/i, Ente/i di Promozione, Federazione/i, al/ai quale/i la ASD CSAMT è regolarmente affiliata.
- Il Consiglio Direttivo deve sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell’associazione relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all’incarico ricevuto.
Art. 8 Dovere di segnalazione
- Chiunque venga a conoscenza di comportamenti lesivi rilevanti, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della ASD CSAMT.
- Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della ASD CSAMT.
Art. 9 Procedure e gestione delle segnalazioni
- In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione via posta elettronica all’indirizzo email safeguardingcsamt@gmail.com. Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
- Il suindicato indirizzo email:
- deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati;
- deve essere pubblicato sul sito istituzionale e sui canali social dell’ASD CSAMT;
- deve essere affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria dell’ASD CSAMT, se presente, o presso i locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
- deve essere indicato nel modulo di adesione all’ASD CSAMT una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente.
- Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
- In caso di gravi comportamenti lesivi l’ASD CSAMT deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine.
- La procedura di segnalazione sarà svolta in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela della ASD CSAMT e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.
- La ASD CSAMT deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.
Art. 10 Sistema disciplinare
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel “Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva” e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. “Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la ASD CSAMT in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione di segnalazioni con dolo e colpa grave che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della ASD CSAMT;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e la ASD CSAMT, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
- Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla ASD CSAMT.
Art. 11 Meccanismi sanzionatori
- I meccanismi sanzionatori prevedono:
- Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti;
- Sanzioni nei confronti dei volontari;
- Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo.
- Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
- I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD CSAMT, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
- Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente paragrafo;
- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio della ASD CSAMT, radiazione dello stesso
Ai fini del precedente punto:
- incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure associative, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
- l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- la violazione delle misure adottate dalla ASD CSAMT volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
- incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla ASD CSAMT volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
- Sanzioni nei confronti dei volontari
- Nei confronti dei volontari dell’ASD CSAMT, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al primo paragrafo del punto a) della precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della ASD CSAMT, radiazione dello stesso.
- Ai fini del precedente punto si rimanda al secondo paragrafo del punto a) della precedente sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
- Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo
- Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva. Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell’allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesse, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.
Art. 12 Ricorso in autotutela
- Avverso i provvedimenti sanzionatori di cui al precedente art. 11, è ammesso ,senza limiti di tempo, il ricorso in via di autotutela da indirizzarsi, in forma scritta, esclusivamente tramite email o Raccomandata A/R al Responsabile per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione e per conoscenza anche al Presidente della ASD CSAMT il quale ne dà tempestiva conoscenza al Consiglio Direttivo. Il Responsabile, ricevuto il ricorso, ne trasmette altresì copia ai al Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding.
- La suddetta richiesta di riesame dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:
- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- indirizzo mail del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- estremi dell’atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;
- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- firma digitale dell’atto da parte del ricorrente (e del difensore se nominato);
- documento di identità del ricorrente e del difensore (se nominato);
- documenti che il ricorrente cita nell’atto a comprova delle proprie ragioni indicandoli come “allegati”.
- Il Responsabile, sentito il parere del Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding, alla luce delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, nel termine di 180 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporne, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente e al suo difensore (ove nominato) a mezzo mail agli indirizzi indicati nel ricorso.
- Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del “silenzio-assenso”.
Art. 13 Obblighi informativi e altre misure
- La ASD CSAMT stabilisce all’interno del presente modello, adeguate misure per la sensibilizzazione, la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding e trasmissione delle informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la ASD CSAMT deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari. La ASD CSAMT deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
- La ASD CSAMT si impegna inoltre a:
- pubblicare il contenuto del modello, attraverso la pubblicazione nella homepage del proprio sito web e/o nelle proprie pagine sociale e mediate apposite affissione nella bacheca presso la/le sede/i presso le quale la ASD CSAMT svolge le proprie attività;
- citare l’esistenza e il contenuto del modello in tutti i contratti di lavoro, dipendente, autonomo e subordinato e nei modelli di iscrizione all’ASD CSAMT. La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello da parte delle risorse presenti ed operanti nella Società e di tutti i soggetti che hanno rapporti con essa è condizione necessaria per assicurare l’efficacia e la corretta funzionalità dello stesso. Tutti i destinatari ad ogni livello, devono essere quindi consapevoli delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal modello;
- dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, prevedendo anche la possibilità di organizzare degli incontri formativi, con tutti i tesserati, tecnici e dirigenti in merito ad eventuali modifiche o aggiornamenti del modello e dei Codici di condotta;
- prevedere un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.
- dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e al Safeguarding Office della/e Organizzazione/i, Enti di Promozione e Federazione/i ai quali l’ASD CSAMT è regolarmente affiliata;
- garantire al Responsabile l’accesso a programmi e corsi di formazione, ove eventualmente organizzati dalla/e Organizzazione/i, Enti di Promozione e Federazione/i ai quali l’ASD CSAMT è regolarmente affiliata.
- Oltre a quanto previsto dai paragrafi e dai punti precedenti, i modelli prevedono comunque adeguati strumenti:
- per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio sportivo e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
Art. 14 Tutela della privacy
- A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della ASD CSAMT all’atto dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
- I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.
- In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
- La ASD CSAMT, previo specifico consenso scritto raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
- La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla ASD CSAMT contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, accidentale o illecita distruzione e/o modifica dei dati ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
Art. 15 Norme finali
- Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della ASD CSAMT con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta si rendesse necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della/e Organizzazione/i, Enti di Promozione e Federazione/i ai quali la ASD CSAMT è regolarmente affiliata.
- Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della ASD CSAMT.
- Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Documenti correlati
Allegato A – “Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”
Abano Terme, 17/08/2024